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Diritto di famiglia


Marotta & Callioni
Avvocati Associati

Diritto di famiglia

Lo Studio Legale svolge attività di consulenza legale e di assistenza, giudiziale e stragiudiziale, nei diversi ambiti del diritto di famiglia, con particolare riferimento ai rapporti tra genitori e figli e a quelli personali e patrimoniali tra coniugi nelle cause di separazione e divorzio.

DIRITTO CIVILE & PENALE

Marotta & Callioni
Avvocati Associati


FASE DI STUDIO

Analisi della situazione specifica del cliente

Al primo appuntamento vengono apprese dal cliente alcune informazioni fondamentali: la presenza di figli minori o maggiorenni autosufficienti o meno, le capacità reddituali di entrambi i coniugi, l’intestazione della casa coniugale, il regime patrimoniale della coppia, l’intestazione esclusiva o congiunta di altri beni. In base a tali informazioni il professionista è già in grado, nella quasi totalità dei casi, di stabilire quale tipo di affidamento avranno i figli, quale sarà il destino della casa coniugale e se uno dei coniugi abbia diritto o meno all’assegno di mantenimento.

FASE DI TRATTATIVA

Tentativo di addivenire ad un accordo consensuale

Una volta studiato il caso specifico e apprese le necessità del cliente, il professionista si rivolge direttamente all’altro coniuge comunicandogli l’intenzione del proprio assistito di addivenire alla separazione o al divorzio e conseguentemente di nominare un proprio avvocato di fiducia. A questo punto si apre una vera e propria fase di trattativa in cui i legali dei due coniugi si prodigano al fine di addivenire ad una separazione consensuale. Lo Studio Legale dedica molta attenzione a questa fase in quanto innumerevoli sono i vantaggi del cliente in caso di raggiungimento di un accordo sulle condizioni di separazione o divorzio. Basti pensare che una volta raggiunto l’accordo tra i coniugi questi ultimi dovranno presentarsi ad un’unica udienza per addivenire alla separazione o al divorzio. Di contro un procedimento giudiziale può durare anche molti anni.


Eventuale richiesta di separazione o divorzio giudiziale

Qualora per qualsiasi motivo le condizioni dell’altro coniuge per addivenire ad una separazione o divorzio congiunto siano ritenute non congrue lo Studio Legale assiste il cliente nel procedimento giudiziale di separazione o divorzio avanti le competenti sedi giudiziarie.


TUTELA PENALE

Reati penali

Lo Studio Legale anche assiste coloro che hanno subito reati contro la famiglia o gli autori dei reati medesimi. Molto spesso, infatti, in occasioni delle separazioni o dei divorzi sorgono vicende che assumono rilevanza penale. (maltrattamenti, atti persecutori (stalking), violazione degli obblighi di assistenza, appropriazione indebita)

LE FALSE CONVINZIONI DA SFATARE
Un solo avvocato per entrambi i coniugi. Falso.

È senz’altro preferibile addivenire ad una separazione consensuale con l’ausilio di due professionisti.
Il singolo professionista nominato da entrambi i coniugi si potrebbe trovare facilmente in una situazione di conflitto di interessi in caso di disaccordo tra gli stessi.

Le condizioni di separazioni raggiunte in sede di separazioni o divorzio sono immodificabili. Falso

Molti non sanno che le condizioni di separazione/divorzio possono essere modificate in qualsiasi momento qualora siano mutate alcune rilevanti circostanze di fatto rispetto all’epoca dell’intervenuta separazione/divorzio. Ad esempio qualora il reddito del coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento si sia sensibilmente ridotto lo stesso può ricorrere al tribunale per richiedere la revisione dell’assegno di mantenimento.

“Mio marito/mia moglie non mi concederà mai la separazione”. Falso.

Ogni coniuge ha diritto a separarsi qualora ritenga che la convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente dal consenso dell’altro coniuge

“Mio marito / mia moglie non mi farà vedere più i miei figli”. Falso

Nel nostro ordinamento vige il principio di affidamento condiviso dei figli minori. Pertanto salvo casi eccezionali ciascuno genitore ha sempre diritto a frequentare i figli in maniera costante anche se gli stessi siano collocati prevalentemente dall’altro genitore.

“Mia moglie/mio marito mi ha tradito e quindi non ha diritto all’assegno di mantenimento” Falso

Secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale l’addebito della separazione viene pronunciato solamente quando il tradimento sia stato causa della crisi coniugale. Non ogni tradimento comporta, quindi, la pronuncia di addebito della separazione e conseguentemente la perdita del diritto all’assegno di mantenimento.